(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 21 agosto 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 capo VII modificata
con  la  legge  regionale 23 luglio 1984, n. 30 capo VIII riguardante
"interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica";
    Visto  il  regolamento  di  attuazione  del capo VIII della legge
regionale  23  luglio  1984,  n.  30  e  successive  modificazioni ed
integrazioni,  approvato  con  decreto  del  presidente  della giunta
regionale 22 settembre 1987, n. 0451/Pres.;
    Visto  l'art.  10, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2002,
n.  13, che ha modificato l'art. 43 della suddetta legge regionale n.
30/1984,  stabilendo  che le spese relative al costo del personale di
ricerca e al costo delle prestazioni interne vengano rendicontate con
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  resa dal legale
rappresentante,  contenente  il  costo  complessivo per ogni addetto,
calcolato  con le modalita' di cui agli articoli 14 e 16 del suddetto
regolamento;
    Ritenuto  pertanto  opportuno  procedere  ad  una  modifica degli
articoli 14 e 16 del regolamento di che trattasi fissando, sia per il
personale  di  ricerca  che per le prestazioni interne, delle tariffe
orarie forfettarie al fine di semplificare la rendicontazione di tali
spese  da parte delle imprese beneficiarie ottenendo nel contempo una
velocizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa;
    Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. 2493 del 12
luglio 2002;
                              Decreta:
    Sono  approvate  le  modifiche  al "regolamento di attuazione del
capo  VIII  della  legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive
modificazioni  ed  integrazioni",  gia'  approvato  con  decreto  del
presidente  della  giunta  regionale 22 settembre 1987 n. 0451/Pres.,
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  di far
osservare  dette  disposizioni  come  modifiche  a  regolamento della
Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 24 luglio 2002
                                TONDO